Apêndice

     Salvaram-se estes documentos das tropas francesas no conflito nos primórdios do séxulo XIX e encontram-se ainda referidos em bibliografias da lavra de Sac. Dott. Rocco Gaetani, autor também do volume La Fede Degli Avi Nostri – Chiesa de Torraca, Roma. Tip. Sociale Polizzi e Valentini. Governo Vecchio, 39. 1906.

     Outras infomações vieram de depoimentos pessoais da família, bem como de cartas e registros familiares.

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I. Scrittura  continente il Voto fatto da questa Università a favore del  Clero di essa.

 Congregati in codem loco Martio  Campanella, e Giuseppe Lovise Sindaci, ed Angelo Mercadante di detta Terra, una con I’ infrascritti Cittadini d’essa, ecc. Dottor  Cario  Magaldo, Si-gnor  Ferrante  Scarpello, Mastro  Egidio  Brando,   Mastro AngelAntonio Barra, Mastro Ascanio Brando, Caro Stoduto, Gio­vanni Battista Timpanello, Cario Pánsa, Francesco Tirone, Fran-cesco Vallinoto, Giuseppe Magaldo, Giovanni Battista Gaetano di Angelo, Fabritio Stoduto, Tonto Barra, Alessandro Magaldo, Albinio Fressura, Ferrante Magaldo,  Ottavio  Gaetano, Mastro Giovanni Battista  Lombardo, Iacovo Gaetano,   Mastro Andrea Lombardo, Giovanni Biaso Magaldo, Marco Norrito, Pietro Mercadante, Giovanni Tomaso Nigro, Domenico Petricello, Giovanni Battista Gaetano, Giuseppe Brando, Titta Cesarino, Giovanni Battista Pasquale, Domenico Barra, Francesco Brandospia, Mar-c’Antonio Ambruoso, Scipione Barra, Fábio Mercadante, Gio-vanni Battista Timpanello, Cario Mercadante, Giovanni Battista Loise, Cittadini di detta Terra.

Quibus Congregatis è stato proposto per D. Martio Campanella  Sindaco  alli  presenti  Cittadini  ecc.  « Le Signorie  Vostre stando  molto  bene  informati  dei  morbo contagioso di peste, che generalmente corre quasi per tutto il Regno ; Il tutto per Castigo mandato al Cristianesimo dalla Divina mano per li pec-cati giornalmente commessi, e che indifferentemente si commet-tono, con offendere una tanta Maestà, che c’hà fatto ad Imma-gine, e similitudine sua, e datoci la Raggione, e noi colla solita temerità da giorno in giorno c’aviluppamo di gran lunga a com-mettere di nuovo peccati, e quantunque sin’a questo tempo la Terra delia Torraca, mediante 1′ intercessione delia Gloriosa Vergine, e delli Gloriosi S. Rocco e S. Sofia, quali contro nostri meriti si sono degnati, e si degnano intercedere per noi, sia fuori, e netta di tale morbo ; non di meno dovemo pensare, che conforme stando afllitte l’altre Terre da questa Infermità con mortalità di migliaia di persone, cosi potrebbe succedere a noi altri, come piú meritevoli d’ogni afliizzione e calamità per no-stri gravi peccati che facemo a Sua Divina Maestà piú delle altre Terre che tanto dovemo confessare ; Però tanto per questo quanto per cgn’altro buonfine dovemo ricorrere sempre a questa Gloriosa Vergine, che è in questa presente Chiesa, che per li suoi meriti si voglia degnare, pregare il suo S. Figliuolo nostro Creatore, e Redentore, che parendogli cosi espediente ci voglia conservare e salvare da questo morbo, e morte tanto ignomi­niosa, e pigliarla per nostra perpetua Protettrice, come anche a’ detti Gloriosi S. Rocco e S. Sofia delle quali anchè avemo le Cappelle nelli Confini delia nostra Terra. Qual proposta fatta è stata da tutti li retroscritti Cittadini una voce acclamato l’ag-giuto di questra Gloriosa Vergine, e santi, e con parole di devo-zione sono stati eletti per Protettori perpetui di detta Terra delia Torraca, e suoi cittadini, con promessa d’esserli sempre divo-tissimi, anzi per segno di maggior divozione, ed in parte del-1’obbligazio.ne, che avemo a questa Gloriosa Vergine, e santi, s’è concluso, che si diano, come già si sono assegnati, e si as-segnano da sopra li corpi piu espliciti dell’Entrata di detta Terra annui carlini trenta in perpetuo a questa Venerabile Chiesa delia Gloriosa Vergine delli Cortici, annui car: venti alia Cap­pella di S. Rocco, ed annui car : dieci alia Venerabile Capelladi S. Sofia, delli quali il R: Clero di detta Terra abbia da ee-lebrare annue messe sessanta ; cioè diece in questa venerabile
Chiesa delia Gloriosa Vergine, annue messe diece in S. Rocco,e diece in S. Sofia prò gratiarum actionibus ; e questa offertas’intenda in modum voti, ò in ogn’altro miglior modo, e quandoli R : R : Sacerdoti delia Torraca non fassero contenti celebrare dette annue messe a questa raggione d’un carlíno 1’una, sia lecito all’Università farle celebrare da altri Sacerdoti, ad clezzione di essa Università, e che a questa celebrazione non si possa intromettere niuno superiore ecclesiastico a commutarle ad altri, senza il consenso di detta Università quella celebra­ zione di messe s’abbia a principiare dal primo di Settembre
prossimo venturo, e cosi da anno in annum continuare, acciò questi Gloriosi Vergine, e Santi si degnino intercedere per noi, ed aiutarci nelle nostre universali, e particolari calamità, -eprecise da questi morbi correnti, come sopra, et sic fuit con clusum etc. Datum, ut supra (1).           

(‘Vedi pag. 108).

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II. Copia dell’istrumento col quale si dichiara il glorioso S. Pietro Apostolo Patrono di Torraca – 26 Maggio 1776.

In  Dei nomine  Amen : Die vigésima Sexta M:s Maji 1776: Turracae, et proprie in loco, ubi detto 1’Aria dei Castello et In

(l) I documeati sono stati copiati tali e quali con gli errori di or­tografia e di grammatica. 11 voto perpetuo di pagare sei docati per messe al Clero da chi è stato dispensato ? Il Comune ha pagato, può dirsi fino ad ieri, e si vede dal « Seeondo Libro dei Conti 1706. Intróito. Dall’Uni-versità della Torraca per il voto di Messe in S. Maria deli Cortici in S. Rocco e Santa Sofia annoi docati sei. — Inoltre: In detta cappella deli Cortici per cessione dei Signori Ginnari di Maratea paga la detta Università di Torraca anno quolibet Docati dieci e tari quattro per li quali se ne celebrano Messe 36 all’Altare Maggiore da D. Domenico Magaldo Arciprete. È verissimo che coi tempi ci mutiamo anche noi: tem­pora mutantur et mos mutamur in illis ; ma alcuni doveri sacri vanno rispettati, e non prescrivono mai. Sarebbe inutile muovere piati degli am-ministratori delle cose pubbliche! publico Testamento costituiti il Rev: D: Giuseppe Gallotti, previo ordine di Monsignor Illmo dl Policastro Procuratore destinato in nome, e parte dei Glorioso S. Pielro Protettore di questa Terra di Torraca, il quale in detto nome et agge, ed interviene alie infrascritte per esso, é per li Procuratori destinandi futuri da una parte etc. E li Maggiori dei governo di questa suddetta Terra Callisto Brando Sindico, e Francesco Lois e Eletto, li quali simil-mente aggono, ed intervengono alle cose infrascritte, come at-tuali regimentaríi, e tanto in loro proprio, privato, e primi pel nome etc, quanto in nome, e parte delli regimentarii futuri in perpetuum ; come anche Giuseppe Cesarino attual Procuratore ed Amministratore delia Cappella di detto S. Pietro ; li quali respettivamenie pur’anche intervengono alie cose infrascritte per essi, o chiascuno di loro, e per li loro futuri Amministra-tori dall’altra parte, etc.

Essi Costituiti Maggiori Governanti spontaneamente hanno asserito avanti da noi, che in sequela dei fervoroso desiderio di questo Publico, col quale hanno desiderato di avere detto S. Pietro Protettore, anche col titolo di Padrone di questo Paese, avendo umiliate le loro suppliche all’attuale Signor Barone D, Bo-naventura Palomolla Salone utile Padrone di questa Terra, per prestarci il di lui assenso, il medesimo benignamente ave an-nuito ai suo rescritto fatto in piedi delia supplica datali, ai quale etc. inserat. Eccellenza. Li Governanti di questa vostra Univer-sità di Torraca con divote suppliche espongono all’Ecc:za Sua, come avendo li antichi Cittadini eretta la Madre Chiesa di questa ridetta Terra, seppero saviamente dedicaria sotto il titulo dei glorioso Príncipe dell’Apostoli S. Pietro, il quale non ha man-cato mai con evidenti miracoli proteggere, e difendere questa vostra Cittadinanza; Ed essendo cresciuto il zelo verso detto Santo, nutriscono ardente desiderio di dichiararlo special Pa­drone di questo Pubblico : mà come per ridursi ad eífetto un tal santo desiderio, vi è necessario il consenso, e beneplacito di V.stra Ecc:za ; la supplicano intanto concederli il suo assenzo per ottenere il tutto, e sara   ut   Deus   etc    Segno di Croce di Antonio Zipparro Sindico, che supplica come sopra. Cesarino Cancelliere. Adest sigillum. Con tutto il piacere, in seguito del retroscritto Esposto, concorriamo con nostri Cittadini a dare il nostro beneplacito, e consenso ; e cosi etc. Dal Palazzo di nostra Residenza 26 Agosto 1775; Ponaventura Palumolla Salone Barone di Torraca.

 E per conseguire, e vedere l’effetti delia detta Supplica, ed adempito il di loro desiderio. l’è convenuto altresì convocare publico Parlamento, nel quale essendosi avuto l’unanime Con­senso di Cittadini, si è passato ancora a dare le suppliche a Monsignore Illmo Vescovo di Policastro per potersi previe le so-lennità necessarie, adempire alli convenevoli, per formarsi, ed adempirsi un tal sollenne atto, per la quale Causa esso Monsi­gnore in calce delia supplica datali dall’istessi nominati Go-vernanti, ave indulgentemente annuito, e prestato il suo Con senso, acciocchè il menzionato S. Pietro, che ab immemorabili si è tenuto per Protettore di questo Publico, si eliggesse da oggi per Padrone siccome dalla detta Supplica Vstra Sig:ia Illma, e Rev:lna Signor Callisto Brando Sindico, Francesco Loise Elettò, e Popolo tutto di Torraca, Umilissimi Oratori, e Supplicanti Vas-salli di V.stra Signoria Illraa e Rev:ma, Supplicando Pespongono, come ab immemorabili hanno avuto per Protettore il Glorioso S. Pietro Apostolo; E come che ai presente bramano per loro mera divozione eliggerlo Padrone di detta Terra : avendone a tal fine ottenuto benigno Assenso da questo Eccellent:mo Signor Barone ; mà non possono senza il beneplacito di Vstra Sig:ia Illma e Rev:ma

 Per questo umilmente ne la pregano ; e 1’avranno a grazia ut Deus. Segno di Croce di Callisto Brando Sindico. Francesco Loise Eletto. Gallotti Cancelliere.

Visis supplicantis per Magcos de regimine Terrae Turracae huius nostrae Policastrensis Diocesis, petentes velle per Patro-num Sanctum Petrum Principem Apostolorum, quem ab imme­morabili per Protectorem habuerunt; Illmus, et Reverendmus Do-minus D. Ioseph de Rosa Episcopus Policastren indulgenter annuit petitis Oratorum, et pro eo suum Assensum, Consensum, et be-neplacitum impartitus fuit, prò ut per primus rescriptum impertiri mandat, et ità etc. dantes etc.Datum Policastri ex Epli Palatio hac die vigesima sex mensis Aprilis 1776 — Iosephus Episcopus Policastrensis. D. Albertus Bruno Cancellarius.

Per esecuzione adunque, ed osservanza deli’ enunciati Re-scritti, essi Regimentarii, nominano, chiamano, eliggono, e fanno per Padrone di questo Publico ed Università il suddetto glorioso S. Píetro, ed al medesimo in Signum subiectionis et supremi do-minii, offeriscono, assegnano, e danno, come obbligano di dare e corrispondere a tutti li futuri reginientarii di questa Univer­sità l’ annua prestazione. ò sia offerta di ducati dieci, affinchè maggiormente il detto glorioso Santo impegnasse la sua valevole, ed efficace protezione presso l’Onnipotente Iddio, per impetrare, ed ottenere tutte le grazie necessarie, ed espedienti. non meno per il bene Spirituale dell’Anima, che per i beni temporali per il Corpo. E sperando che símile offerta nata dal fervente desi-derio di questo Publico voglia esser grata, ed accetta presso detto glorioso Santo Protettore e Padrone ed acciocchè il me-desimo benignamente esaudisse le preci delli suoi sudditi, giac-chè col permesso delia Reverendma Cúria, si è. destinato anche il Procuratore ai detto Santo; Perciò offerendoci, e sperando tutti, e ciascuno di questa Cittadinanza, mediante rintercessione dello stesso Santo, vivere da fedelissimi cristiani, e lontano da tutte l’offese di Dio, bramano caldamente che anche esso glo­rioso Santo, e per parte sua il Reverendo D. Giuseppe Gallotti di lei Procuratore, prometta, e si obblighi di proteggere, cu-stodire, e difendere tutto questo Pubblico dalli flagelli di guerra, peste, e fame, come pure di allontanare da questa Terra, e ter-ritorio li fulmini, e tempeste e tutte le altre calamità, e miserie di malattie, morbi epidemici, e precise da quelli malori, che per lo piú sogliono sorprendere questi Cittadini nelli Mesi di Luglio, Agosto, e 7mbre ed 8mbre come sono terzane, quartane, febri acute, e maligne, dolori, ed ogni altro male, e finalmente che esso glorioso Santo abbia ad intercedere a prò dei suoi Sudditi dall’Onnipotente Iddio la grazia santificante, e la perseve-ranza nel Santo Timor di Dio, come pure di assistere patroci­nare a difendere li Sudditi Cittadini nell’ultimo estremo di loro vita, acciocché vadano a godere la felice Patria del Paradiso, ed ivi avere la consolazione di vedere svelatamente lo stesso Iddio, a benedire e godere lo stesso Santo Padrone e Protettore. Quindi esso D. Giuseppe quale Protettore di detto glorioso Prin­cipe degli Apostoli, in nome, e parte del medesimo, promette, ed obliga detto S. Pietro suo Principale ad osservare, e mante­nere tutti li scambievoli patti e Convenzioni nel presunto Istru-mento prescritti, e Siccome li Governanti Suddetti hanno pro­messo di non mancare, ne far mancare da futuri all’ offerta, e servizio da prestarsi a detto glorioso Santo così esso nomine, et parte ipsius promette, e s’obbliga alla protezione, e dimensione di tutto questo pubblico, e di tener lontano dal medesimo tutte le calamità, disgrazie, e miserie.

(Vedi pag. 172).

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 III. Privilegio quotidiano perpetuo concesso all’Altare Maggiore della Chiesa Parrocchiale, 1822.

 B.mo Padre, Il Parroco di Torraca, Luogo della Diocesi di Policastro, supplica umilmente la Santità Vra, a volersi degnare di accordare il Privilegio quotidiano perpetuo all’Altare Maggiore della sua Chiesa Parrocchiale, an­corché nella medesima vi fosse forse altro Altare de­corato di un tal privilegio. Che, etc. « Ex Auda SSmi, diei 26 Novembris 1822 ». SSmus Dnus Nr Pius Papa VII in supraenunciata Ec­clesia Parochiali benigne declaravit Privilegiatum Quotidianum Altare Majus pro Missis, quae in Eodem a quocumque Sacerdote, sive Saeculari, sive Regulari, in suffragium Fidelium Defunctoram celebrantur; dum-modo tamen in ipsa Ecclesia nullum aliud Altare si­mili Indulto jam decoratum existat. Praesenti in per-perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Datum Romae ex Secria S. C. Indulgentiarum die 26 No-vembris 1822. Bernardus Ugo, Secret. L. N S. Ita reperitur in  Tabulano S. Gongnis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem, etc. Datum Romae e Sec.ria eiusdem S. G. die 8 Junii 1906. f D. Panici, Archiep. Leodicen., Secret.

(Vedi pag. 187).

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IV. Regio Memoriale, Regole e fondazione della pia e laicale confraternita delle Anime del Purgatorio, 1778.

Ferdinandus quartus dei gratia rex, utriusque siciliae ; et hierusalem, infans hispaniae, dux parmae, placentiae, et castri, ac magnus princeps haereditarius haetruriae, etc.

Reverendis in Christo Patribus quibuscumque Archiepiscopis, Episcopis, Cleris, Vicariis, Capitulis, et aliis Ecclesiasticis, et Reli-giosis Personis totius huius Regni, et signanter Dioecesis Terrae Tor-rachae, Provinciae Salerni, Illustribus quoque Spectabilibus qui­buscumque Baronibus Titularis et non Titulatis, Gubernatoribus Auditoribus, Capitaneis, Assessoribus, Syndicis, Electis Universita-tibus, est aliis quibusvis personis, et Officialibus quacumque authoritate, et potestate fungentibus seu corani Locumtenentibus, et substitutis ad quos, seu quem praesentes pervenerint, vel fuerint quomodolibet praesentatae Fidelibus, devotis, dilectis gratiam nostram, et bonam voluntatem nuper pro parte infrascriptorum supplicantium fuit Ma-iestati nostrae  porrectum   infrascriptum   memoriale cum   Relatione facta per Reverendum nostrum Regium Cappellanum i Maorem te-noris sequentis: S. R. M. Per parte degli Infrascritti Supplicanti mi è stato presentato V infrascritto memoriale del tenore seguente : S. R. M. Signore. Il Priore, Ufficiali, e Fratelli della Laical Con­gregazione della terra di Torraca in Provincia di Salerno sotto il Titolo delle Anime Sante del Purgatorio con di loro Suppliche umiliano a V. M. l’annesse Regole, acciò si benignasse impartire su di esse non meno il suo Regale Assenso che su la fondazione della Congregazione suddetta, acciò le dette Regole aver potessero il loro vigore, ut Deus etc. Giam batti : Brandapia Priore supplica come sopra. D.r Vitale Canizio Primo Assistente supplica come sopra. Tommaso Barra Secondo Assistente supplica come sopra. D.r Fisico Fortunato Brandofmi supplica come sopra. D.r Biase Barra supplica come sopra. Io Orbano Campa supplico come sopra. Io Leonardo Gallotti supplico come sopra. Io Bartolomeo Barra supplico come sopra Io Domenico Stroduti supplico come sopra. Io Valentino Gaetano supplico come sopra. Io Gaetano 1′ Ar­ciprete supplico come sopra. Io Gennaro Viggiano supplico come sopra. Rocco Stroduti supplica come sopra. Paolo Viggiano sup­plica come sopra. Vitale Viggiano supplica come sopra. Pascale Barra supplica come sopra. Baldassarre Martini supplica come sopra. D.r Giovanni Brandi Leone supplica come sopra. Giu­seppe Loise supplica come sopra. Giuseppe Brandalione supplica come sopra. Attesto io sottoscritto Segretario della Congregazione delle Anime del Purgatorio di questa Terra di Torraca di essere tutti li qui annotati respettivi priore, Assistenti, e Fratelli della Con­gregazione sudetta e la maggior parte di tutto il numero, che com­pone l’intiera Fratellanza della Congregazione medesima, ed in fede etc. Torraca 8 Aprile 1778. Io Filippo Brandi Fratello e Segre­tario attesto come sopra. Che il soprascritto mag. Filippo Brandi sia tale, quale si fa, cioè Secretano della Pia Laical Confraternita de’ Morti di questa Terra di Torraca. L’ attesto Io D.r Fisico e Regio Notaro Fortunato Brandofini di detta Terra in Provincia di Salerno, ed in fede richiesto ho segnato. Locus Signi Notarii etc. Re-verendus Regius Capellanus Maior videat, et in scriptis referat. Salomonius. Vidit Fiscus Regalis Coronae. Provisum per Rega-lem Cameram S. Clarae Neapoli die quarta Maii 1778. Pro Ma-stellone.   Pisanus.   Illustris   Marchio   Citus   Praeses   S     R.   C.   Et Coeteri Spectabiles Aularum Praefecti tempore subscriptionis impe­diti. E col sudetto memoriale mi sono state presentate le Infra­scritte Regole cioè. I. M. I. Istituti, ò Regole della Pia Laical confraternita dei Morti della Terra di Torraca. Sancta ergo, et salubris est cogitatio pro Defunctis exorare, ut a peccatis solvantur Machab. 2-12. Primo. Tutti coloro, che si ascriveranno a questa confraternita, così per Fratello di servizio, come nell’ Ordine della Fratellanza, debbano dagli anni sette, sino alli trenta inclusivi pa­gare in beneficio della medesima grana Dodici di Entratura, e di poi un grano il mese vita loro durante. 20 Coloro che passano gli anni trenta sino alli cinquanta, debbono pagare il doppio, così per l’Entratura, come per la corrisponsione mensuale : dalli cinquanta in sù, dovrà proporsi dal Priore in congregazione, per stabilire detta entratura, ma sia non meno di carlini trentacinque. 30 Che ninno si possa ascrivere in detta confraternita in tempo di grave infermità, e liberandosi dall’ Infermità seguiti a pagare le stabilite mesate. 40 Se qualcheduno usando pietà verso i suoi congionti Defonti vorrà ascriverli in detta congregazione, acciò partecipino dei suffragi, pa­ghino grana sei di entratura, e poi un tornese al mese. 50 Tutti coloro, che mancaranno di pagare per mesi tredici continui, restino privi di voce attiva e passiva, e dei suffragii, e volendo reintegrarsi, paghino prima tutto l’attrasso. Questo però non s’intenda per quello, che averà voluto una volta volontariamente cassarsi. 6° Morendo fuori di questa Terra qualche Fratello, o Sorella, in tal caso del prezzo delle Libre due e mezza di cera, se ne celebrino tante Messe semprecchè gli Eredi del Defonto non vogliano la detta cera. 70 Morendo qualche Fratello, o Sorella avanti il terminare 1′ anno ma già cominciato, la congregazione le faccia celebrare la metà delle Messe, e dia la metà della cera. 8° Niuno Fratello, e Sorella potrà essere ascritto in detta Congregazione, se prima non sarà con­fessato ove li piace, e communicato nella stessa. 90 Che niuno Fratello di servizio possa riceversi in detta congregazione, se prima il Priore non sarà pienamente informato della sua buona vita e fama, dopo dicchè dovrà proporlo in congregazione, dove precedente bus­sola, nella quale dovranno intervenire le tre parti de’ Fratelli di ser­vizio, se averà due terzi di voti afhrmativi, resterà incluso, altrimenti resterà escluso ; e dovrà fare, essendo incluso, il Noviziato per mesi sei, per il qual tempo sarà privo di voce attiva e passiva, e sederà nell’ultimo luogo, aiuterà il Sagristano, e starà sotto la cura del Mae­stro de’ Novizii, che l’istruirà delle presenti Regole, e dovrà essere assiduo in congregazione ; ed elassi li sei mesi, ed avendo la Fede favorevole dal Maestro de’Novizi, sarà ammesso alla Fratellanza. io0 In ogni anno alli 5 Luglio, che si è eretta la congregazione, si faccia solenne funerale, e li Fratelli e Sorelle dicano il Rosario. ii° In ogni primo e terzo Lunedì di cadauno mese, dato il solito segno della campana ad ora competente da’ Fratelli di servizio si reciterà l’Ufficio intiero de’ Morti, secondo il rito di Santa Chiesa, con cantarsi ancora una Messa nella medesima ; e chi non saprà leggere, reciti la terza parte del Rosario. Ed in ogni giorno di Do­menica, ed altri dì festivi di Precetto l’Ufficio di tre lezioni e Laudes semidoppio colle solite Orazioni. Nel giorno di tutti li Morti si reciti il sudetto ufficio con maggior pausa e devozione. Nelle festi­vità però di Maria Santissima e del Signore, si dica 1′ Ufficio della Beata Vergine secondo il tempo corrente, con cantarsi anche la Messa della stessa. Siccome anche farassi nella Domenica infra Octavam della Natività di detta Beata Vergine, come Avvocata e Protettrice della nostra congregazione, si celebrerà la Festa con pompa e di­vozione con Ufficio, Messa e primi Vesperi solenni. 120 Ancora si reciti l’Ufficio di tre Notturni doppio nella morte di ciascun Fra­tello o Sorella ; e detto Ufficio intiero si reciterà anche da quelli, che legittimamente impediti non possono intervenire in congregazione, e quelli della Fratellanza li recitino il Rosario intiero. E la con­gregazione sarà nell’ obbligo far subito celebrare per 1′ Anime del Defonto ó Defonta dodici messe pro expiatione peccatorum, quali si celebreranno tutte in congregazione, se sarà possibile, ed una di dette Messe si canterà nell’ istesso giorno del Deposito, se si potrà, altrimenti nel giorno seguente e dovrà darli ancora due libre e mezza di cera per il funerale. 130 Si stabilì bensì, che morendo qualche fratello di servizio, se li faccia oltre dell’Ordinario Funerale, il Terzo, il Settimo ed il Trigesimo con cantarseli l’Ufficio intiero, e messa. Essendo giustizia che soffrendo questi Fratelli pesi ed incomodi più gravi, debbono godere maggior benefìcio, e se le diano libre tre di cera. 140 Accadendo che qualche Fratello, 0 Sorella povera s’in­fermasse con lunga e pericolosa malattia, in maniera tale che la mi­seria li potesse dar pericolo di morte, la congregazione sarà nell’ob­bligo dopo il sesto giorno della malattia di soccorrerlo di grana cinque al giorno sino a tanto che durerà ad essere infermo, purchè non passi il termine di trenta giorni, quali elassi non sarà tenuto ad altro. E ciò s’intenda quando l’Infermo è veramente miserabile. Nè il priore potrà da se ordinare questa Carità, senza proporla prima in congregazione. 150 Che tutti, e ciascuno Fratello e Sorella debba confessarsi almeno sei volte nell’anno, che sarà nei giorni dell’As­sunzione, di Maria Santissima, del Santissimo Rosario, nella Com­memorazione di tutti i Morti, della Purificazione della Beata Ver­gine, della Festività del Corpo di Cristo e nel di 5 luglio, giorno della Fondazione della congregazione. E mancandosi da taluno per un’anno dall’ adempimento sudetto, se li faranno dal Priore tré am­monizioni in congregazione, e non emendandosi fra un Mese, debba con maggioranza di voti segreti de’ Fratelli cassato, né più possa essere ammesso, se non pagherà di nuovo il dritto dell’ entratura, ed avrà mostrato con buoni esempij di essersi pentito della passata mancanza. 16° Che tutti li Fratelli di servizio non potessero man­care da quelle funzioni, che si fanno d’obbligo della Congregazione ; e mancando per un anno sette volte senza licenza del Priore; che deve dare per legittima causa sia cassato dal registro dei Fratelli di servizio, e resti per Fratello semplice, né possa essere più reinte­grato, né abbia veruna voce in congregazione ; e sia privo de’ Bene-ficii dovuti a quelli di servizio ; prima però, che si cassi detto Fra­tello contumace ; sia avvertito dal Priore in congregazione della sua contumacia, acciò non emendandosi, possa eseguire quanto di sopra. 170 Che il Priore non possa fare veruna spesa senza proporlo in congregazione, e deve farla coll’ intelligenza del primo e secondo Assistente ; altrimenti il Depositario non sia tenuto ubbidire alli or­dini del Priore ; qualora non saranno firmati dalli sudetti due Assi­stenti, e Segretario. 180 Ciascuno Fratello debba alla cieca ubbi­dire à quanto per affari concernenti alla congregazione li verrà or­dinato dal Priore ; e ripugnando, resterà in potere del contumace di proporre in congregazione le sue ragioni, e seguitando a disub­bidire ; debba per la prima e seconda volta ricevere dal Priore com­petente mortificazione in congregazione, e per la terza non emen­dandosi, resti privo di voce attiva e passiva per tre mesi, ed osti­nandosi resti, precedente la maggioranza de’ voti Segreti dei Fratelli, cassato dalla congregazione, né più possa ammettersi. 190 Queste Regole spesso si devono leggere in congregazione, acciò   ogni  Fratello sapesse la sua obbligazione. Regole particolari da osservarsi nella nostra congregazione. 1. Nelle processioni o funzioni pub­bliche mai da’ Fratelli si dovrà scovrire la faccia del Cappuccio fuori di Chiesa, terranno il cappello bianco, che mai si leveranno da testa senza ordine del Priore, e mancando in questo, o d’intervenire nelle Processioni, precedentino le debite licenze, saranno dal Priore mor­tificati. 2. Se per disgrazia qualche Fratello o Sorella vivesse in vita dissoluta, scandalosa e non frequentasse la congregazione e li Santissimi Sagramenti, dopocchè sarà stata dal Priore per due volte fraternamente avvertito, ed esortato, non contentandosi la terza volta, si cassi dal Registro de’ Fratelli. 3. Quante volte ci sarà di bi­sogno si dovrà tenere Congregazione estraordinaria la sera di qualche Domenica, colla porta dell’ Oratorio serrata, e solamente interver­ranno li Fratelli Laici di servizio, da’ quali si risolverà il tutto e do­vendosi proporre cosa d’interesse di qualche Fratello o di qualche suo stretto congionto, questi si allontanano dalla congregazione, sino a che si risolverà un tal negozio ; e le conclusioni si debbono fare per voti segreti, e saranno li voti bianchi affìrmativi, e li negri ne­gativi, e si conchiuderà colla maggioranza dei Voti dei Fratelli pre­senti, che poi dal Fratello Sagretario si registreranno in Libro, e si sottoscrivano dal Priore, Assistenti e Segretario in nome di tutti, má nella conclusione si faccia menzione del nome di tutti li Fratelli, che interverranno, col giorno, mese, ed anno. 4. Prima di darsi principio ad ogni Congregazione, si dicano le solite preci. Ele­zione degli Ufficiali. Nella prima Domenica di Giugno finito lo Ufficio e Messa il Fratello Segretario farà trovare scritti in tante Car­telle li nomi di tutti li Fratelli di Servizio Laici tantum, esclusi li Ecclesiastici e Fratelli minori di venti anni, e dette Cartelle piegate. Si pongono in una Urna, dalla quale se ne estrarranno nove Cartelle, nelle quali si vedono descritti li nomi dei medesimi dall’ attuale Priore, e quelle in esse si troveranno scritti nomineranno tre Fra­telli per ciascheduno per V Ufficii di Priore, ed Assistenti. Indi tali nominati si proporranno ad uno ad uno ai Fratelli, e chi averà mag­gioranza di Voti resterà Priore, chi meno Primo Assistente, e chi meno di questo per Secondo Assistente concorrendo bensì sempre la maggioranza de’ Voti in tale Elezzione, altrimenti si farà nuova nomina sino a che sortisca con maggioranza di Voti. E sortendo parità di Voti fra due o più Fratelli, debba  rimanere   eletto il più antico nel possesso di Fratellanza e che sia stato il più Idoneo ed assiduo. Il simile si deve pratticare per lo depositario il quale si deve nominare dal novello Priore. Li Sudetti tre Ufficiali nella Do­menica Seguente devono eliggere li Ufficiali minori, cioè Segretario, Maestro de ‘ Novizij, Sagrestano, Cercatore, come pure il Padre Spirituale con consenso della maggior parte dei Fratelli, e tutti li Sudetti Ufficii saranno annali, e volendosi confermare debba con­corrervi il maggior voto Segreto de’ Fratelli. Niuno possa essere rieletto all’ istesso Ufficio se non dopo due anni, ma dopo un anno possa avere altro Ufficio. Procuri il Priore che ogni Procuratore o altro Ufficiale che avesse esercitato nel passato anno Conti d’in­troito, ed Esito, dia conto di sua amministrazione, e tali conti si trovino visti, esaminati e significati per tutto il mese di Agosto cor­rente, da Razionali eletti a tenore del Concordato. Deve il Priore dar buon’ esempio a tutti li Fratelli di ogni sua azzione, particolar­mente in frequentare, regolare e governare la congregazione, e sem­pre intervenire in ogni tempo per li affari di essa da proponersi, e nelle Processioni, Anniversari, Officii, Congregazioni ecc., ed abbia la cura, e peso di governare tutta la congregazione, e tutti li suoi beni, e interessi, e provvederla di tutto il bisognevole, con osser­vare e fare osservare le presenti Regole ; e come Capo, se gli deve il primo luogo nell’ Oratorio.

Si proveda per tempo delle Cere necessarie, e faccia un Cerca­tore, il quale in ogni seconda e quarta Domenica vada per la Terra limosinando per le Anime del Purgatorio, ed i danari si conservano in Cassa, con due diverse chiavi che si terranno una dal Priore, e l’altra dal Depositario. Così ancora d’ ordine del Priore anderà li­mosinando in tempo delle raccolte di Vettovaglie, ed il denaro del prezzo delle robbe raccolte s’impiegherà, per li bisogni della Con­gregazione o pure se ne celebreranno messe per l’Anime del Pur­gatorio. E rispetto alla suddetta questua debbasi prima ottenere il Regal Permesso. E che rispetto a’ Fratelli Ecclesiastici questi non debbano godere nè voce attiva, nè passiva ; ma debbano reputarsi come Fratelli Benefattori. Il Padre Spirituale debba essere uno de’ più abili, ed esemplari, e debba esigersi con maggioranza dei Voti Segreti de’ Fratelli, e sia amovibile ad nutum di essi Fratelli. Il suo Ufficio riguarderà unicamente lo Spirituale ; senza potersi in­gerire   nelle  cose   Temporali   della   medesima   Congregazione.  

 Il Depositario o Cassiere sia persona puntuale e timorata di Dio, in persona del quale si abbiano a conservare tutte l’Elemosine, ed altro, che proviene in detta Congregazione. Farà Libro Separato d’In­troito, ed Esito, qual’ Esito lo farà con biglietto del Segretario, fir­mato dal Priore e dai due Assistenti, altrimenti non se li bonificherà nel conto, che deve dare nel mese di Agosto. L’ Ufficio del Se­gretario è di registrare le conclusioni, 1′ Elezzioni, ed altro colla firma del Priore ; ed in sua assenza con quella delli due Assistenti. L’ Ufficio del Sagrestano sia di tenere monda, e pulita la Chiesa, Sagrestia, e gli Arredi tutti, e di essere sempre presente in tutte le funzioni, e necessità della Congregazione, e, li dovranno ancora pre­stare aiuto li novizii. Il suo Ufficio sia anche annuale, e, l’eserciti con zelo, acciò non sia castigato dalla giustizia di Dio, cui Canto e Gloria in Secula Seculorum Amen. Ed avendo maturamento considerato il tenore di dette Regole, poicchè le medesime non con-tengono cosa, che pregiudichi la Real Giurisdizzione, ed il Pubblico, ma semplicemente sono dirette al buon Governo della sudetta Con­gregazione, perciò precedente il Parere del Regio Consigliero D. Do­menico Potenza mio Ordinario Consultore. Son di voto che possa Vostra Maestà degnarsi concedere, tanto sulle medesime Regole ; quanto sulla Fondazione della suddetta Congregazione, il Regio As-senzo colla espressa Clausola insita per altro alla Sovranità usque ad Regis Beneplacitum, con fargli spedire Privilegio in forma Re-galis Camarae Sanctae Clarae colle seguenti condizioni. Primo. Che la suddetta Congregazione non possa fare acquisti essendo compresa nella legge di Ammortizzazione, e che siccome la esistenza giuridica di detta congregazione comincia dal dì dell’im-partizione del Regio Assenzo nella Fondazione e nelle Regole, così restino illese le raggioni delle Parti per gli acquisti fatti preceden­temente dalla medesima come corpo illecito, ed incapace, il tutto a tenore del Regal Dispaccio de’ ventinove Giugno Mille Settecento Settantasei. Secondo. Che in ogni essequie resti sempre salvo il dritto del Parroco. Terzo. Che le Processioni, ed Esposizioni del Venerabile possino farsi precedenti le debite licenze. Quarto. Che i Fratelli Ecclesiastici, che al presente vi sono, e quelli che vi si-ascriveranno in appresso non possano godere, nè la voce attiva, nè la passiva, né avervi ingerenza neque directè, neque indirectè. Quinto. Che per la Questua s’intende, purché vi preceda Speciale Regal Permesso. Sesto. Che nella reddizione de’ conti di detta Congregazione si abbia dà osservare il prescritto del Capo quinto paragrafo I, et sequentibus del concordato. Settimo. Che à tenore del Reai Stabilimento fatto nell’anno Millesettecentoquarantadue, quei, che devono essere Eletti per amministratori e Razionali non siano debitori della medesima, e che avendo altre volte amministrate le sue rendite, e beni, abbino dopo il rendimento dei conti ottenuta la debita Liberatoria e che non siano Consanguinei, nè Affini degli Amministratori precedenti sino al terzo grado inclusivè de Iure Ci­vili. E per ultimo, che non si possa aggiungere, ò mancare cosa alcuna dalle preinserte Regole, senza il precedente Regal Permesso. È questo ecc. Napoli lì ventitrè Maggio 1778. Di Vostra Maestà Umilissimo Vassallo, e Cappellano Matteo Gennaro Arcivescovo di Cartagine. Domenico Potenza. Francesco Albarelli. Die 27 men-sis Maij 1778. Napoli etc. Regalis Camera Sanctae Clarae pro-videt, decernit, atque mandat, quod expediatur Privileggium in forma Regii Assensus, servato forma retroscriptae Relationis. Hoc suum. Citus Praeses : Salomonius: Paoletti : Patritius Vidit Fiscus Re­galis coronae, Athanasius : Iliustris Marchio Vargas Macciucca tempore subscriptionis impeditus. Supplicatum propterea Nobis extitit prò parte supradictorum Prioris, Ufficialium, et Fratruum sup-plicantium, quatenus Fundationem Confraternitatis, seu collegii prae-dicti Laicalis Congregationis sub titulo Animarum Purgantium Terrae Torracae Provinciae Salerni, ac praeinserta Capitula approbare, et convalidare cum omnibus, et quibuscumque in dictis Capitulis con-tentis, et expressis benignius dignaremur. Nos vero dictis petitioni-bus tam iuxtis, et piis liberiter annuentes in his, et aliis quam plu-rimis longe Maioribus, quae exauditionis gratiam rationabiliter pro-merentur, tenore praesentium ex certa nostra scientia delliberate, et consulto ac ex gratia Speciali Fundationem praedictam, et ipsa praein­serta Capitula iuxta eorum tenores acceptamus, approbamus, et convalidamus, nostroque munimine, et praesidio roboramus, a e om­nibus in eisdem contantis, et praerarratis, ac ex gratia speciali ut supra assentimur, et consentimus, nostrumque super eis Assensum Regalem, et consensum interponimus, et praestamus, usque ad no­strum Regium, Successorumque nostrorum Beneplacitum, nulla data temporis praescriptione adsupradictis Clausulis, Conditionibus, et limitationibus contentis in dieta praeinserta Reiatione supradicti nostri Reverendi Regii Cappellani Maioris, ac in omnibus servata forma Relationis praedictae. Volentes, et decernenter expresse eadem scientia certa nostra, quod praesens nostra approbatio, et convalidatio, atque concessio tam super fundatione, quam super praesentibus Capitulis sit, et esse debeat praedictis Confratribus iam diete Congnìs praesen­tibus, et futuris usque ad nostrum successorumque nostrorum Re-gium Beneplacitum servata forma Regalis Rescripti de die 29 mensis Junii 1776. Sempér Stabilis, Realis, valida, fructuosa, et firma, nullumque.                                                                            

{V. pag. 198).

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 V. Istrumento del Notar Eugenio Pansa. Il Clero ed il popolo paventando il giudizio di Dio fanno aperto quanto siano loro a cuore la concordia e la pace, insidiate dal comune nemico e si uniscono in un pieno e perpetuo accordo.

 Concordia fatta inter presbiteros, et universales Torrac-canos.

Die 24 mensis Ianuarii presentis annis XIII Indictio 1541 apud terram Turracae de Provintia Principatus Citra, Regnante in Regno Sicilie et annorum huius Regni et fmperii veri et perfecti, notum facimus, et testamur qualibet presente die co­rani nobis Iudice, Notario et testibus suscriptis assumentes pa-riter ante venerabilem Ecclesiam Santi Petri maiores Ecclesiae dittae terrae venerabilis dominus Petrus de aloisio Archipre-sbiter venerabilis dominus Ioannes Gaetanus, et venerabilis dominus Carlus Brandus Diaconus Honoratus brandus, Diaconus Dominicus Timpanellus, presbiteri dittae Ecclesiae inscripta Terra Turracae congregati intra prefatam Ecclesiam ad sonum Campanellae ut mos est agentes et stipulantes ad inscriptam diem et omnes singuli tam pro se quam pro suis successoribus ex parte una, et Franciscus de barra de nicolao de barra Sin-dacus et sindacaris nomine et pro parte totius universi-tatis dittae Terrae Antonius niger Iudex, Guglielmus de Ce­sare. Angelus derosa, franciscus Magaldus  eletti,   Nicolaus de barra, Princivallo Brando, Ioannes Mercadans. Ioannes Scar­petta, Thomas de salvato, et magister Robertus Mercadans, et quam plurimi alii vero huius dittae Universitatis facientes ip-sam Universitatem et maiores, et seniores partes ipsorum si militer agentes et stipulantes ad inscriptam diem, et omnes singuli pro se et suis heredibus et successoribus duratura futuro tempore ex parte altera, suprascripti vero Archipresbiter et presbiteri et diaconi omnes pro parte totius Cleri predittae terrae Turracae et suprascripti Sindacus, Iudex, et Eletti et supra­scripti probi viri nostri pro parte totius Universitatis Terrae Turracae assereni pariter corani nobis qualibet instante aliqua discordia et diffcrentia inter ipsos presbiteros et Universitatem predittae Terrae inimico generis humani instante qui primos parentes nostros infra serpentis tentavit unde inter ipsos erat orta preditta discordia qui supraditti archipresbiter et presbiteri quaerebant vel ob funerales uniquique defunctis de cera seu candelarum duos passus ob quam quidem rem inter ipsos Cle-rum, et Universitatem Terrae Turracae talis erat orta discordia unde partes ipse volentes ditta sapientium imitari ad prefatam concordiam et capitulationes devenerunt pariter sponte coram nobis una pars altri et altra alteri presenti bus et sponte non in dolo ut metus sed unusquisque tam presbiteri, quam Sin­dacus Iudex eletti, et omnes rescritti pura liberaque ad pre-dittami concordiam et concordantes, et capitulationes devene-runt videlicet quia Clerus suprascrittae Terrae Turracae deinceps tam suprascritti presbiteri quam omnes successores possint ha-bere, et nihil aliud pro itinere pro uno puero defunto biennis tantum granos decem pro funeribus et officiaturis ipsius pueri, et ille qui cum erit maior etate videlicet a biennio preditto usque ad etatem sexiennis tarenum unum, et ille qui erit maior etate a preditto sexiennio in antea usque ad decrepitam etatem carlinos   decem  tam pro pedagiis, et officiaturis, et funeribus illius defuncti,  et  nil aliud nec ceram,  nec  aliquid, nisi  ut  su-pradittus est consanguinei defuncti solvant carlinos decem pre­ditto Clero defunctis et consanguineis illius debeant  se de sepultura illius defunti in procuratore dittae Ecelesiae Santi Petri : veruni pro oculis semper Deum veruni redemptorem habendum erit pro unusquisque defunto debeat dare de cera et candelarum Cruci predittae Ecelesiae duos passos ut consuetudo dittae Terrae fuit, et etiam Archi-presbitero candelam unam unius palmi pro dignitate, et nil aliud, nec non unusquisque pater familias et homines dittae Terrae videlicet illi qui sunt scritti in quinterno funtionum fìscalium debeant semper dare et respondere preditto Clero et presbiteris de decima consueta et antiqua de frumento, ut soliti semper fuerunt dare tumulus medium videlicet Universitas ipsa, et homines ipsi dictis presbiteris, et Clero dittae Terrae, ed adente hominibus pauperibus quos Universitas ipsa quolibet anno deberit petere ab unoquoque ipsorum pauperorum carolenus unum et nil aliud possint petere nec habere. Nec non preditti quidem presbiteri deinceps premittendo tacere candeloriam omni anno in tempore consuetudinis et dare uniquique nomini sol­venti decimas candelam unam colatam unius palmi, et ille qui-dem solveant decimas ut habeant candelas. videlicet fìlli familias, sed unus quisque homo pater familias cogatur de decima or­dinaria solventa in mense augusti anno quolibet tumulus medius ut supra : quae omnia et singula in preditto instrumento con-testant et permiserunt partes et presbiteri quoniam et pro parte totius Cleri quam Sindacus, Iudex eletti et Universitas ipsa et bona fide una pars alteri, et altera alteri solleciti sti-pulantibus intervenientibus attendere inviolabiliter observare in nullo modo contra facere et contra venire per se et alios, sed omnia et singula in presenti instrumento contenta et sti­pulata et narrata prescriverunt partes ipse corani nobis ac totum et quaecumque de futuro tempore habere ratum, gratum et firmus, et semper rata, grata et firma et semper emologare, et accettare pro ut nunc ex toto emologant et accettant, et una pars altero et altera alteri defendere et antestarent pro quibus, et omnibis singulis observantis partes ipse contrahendes obli-gaverunt se et bona omnia eorum sub pena et ad penam un-tiarum auri centus etc.

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 VI. OPERE STAMPATE DAL PALEMONIO OSSIA   DA  MONS.   PALAMOLLA

( Dalle  Memorie  dalle   Tipografìe  Calabresi  di  Vito   Capialti ).

 1.   Divinorum et humanorum de fide, liber ex Ioaime Iacobo Palaemonio Episcopo Martiranensi Eminentis. et Reverendis. D. D. Hieronymo Casanate S. R. E. Cardinali dicatus. — Sci-gliani, typis Episcopalibus. Impressore Mario Barone 1861 in-8.  E di facciate 233 oltre il frontespizio, alcuni versi latini diretti allo stesso cardinal Casanatta, e la dedica ch’è Sciliani die septima septem-bris 1681. Nei versi Fautore per provare d’averlo composto in Calabria dice al libro di cui possediamo un bel esemplare. Ergo nate liber rigido sub limate et inter Praecipites latebras, orribilesque feras.

 2.   Degli affetti e dell’ ornamento dell’ orazione: libri due composti da Gio Iac. Palemonio Vescovo di Martirano, dedicati all’ Illmo e Revmo D. Gennaro Sanfelice Vescovo di Cosenza. — In Scigliano nella stamperia Vescovile, 1681 in-8, parte  quinta.

3.   Lagrime sopra la vita di Gestù Cristo N. S. dedicate all’Eccmo e Eevmo Signor Cardinale Dezio Azzolino, Parte 2a, 2a impressione. — In Scigliano per Mario Barone Romano stam­patore vescovile nel 1863 in-8.

4.  Panegirici in prosa ed in versi in lode della B. Vergine e canzoni e prose sopra varii effetti divoti, dedicati alla Santità di Papa Innocenzo XI, Parte la. Ivi, 1684, in-8.

5 Composizioni sui sette Sacramenti, su i dodici articoli del credo, e parafrasi sopra la Magnificat, ecc. dedicate alla S. di N. S. Papa Innocenzo XI, parte 3a, 2a impressione. — Ivi 1684 in-8.

6.   Considerazioni sui dieci comandamenti, sul Pater noster, Ave Maria, Parte 4a, seconda impressione.

7. Centuria di Massime di cristiana politica, dedicate allá S. di N. S. Innocenzo XI, seconda   impressione  (forse sarà la parte 6a). –   Ivi, 1684, in-8. I titoli di questi ultimi 6 volumetti dell’istesso Mons. Palemonio sono stati trascritti dal colto giovane e poeta signor Gregorio Misarti di Scigliano, Accademico Florimontano.  

8.   1. Orationes et epigrammata in tandem B. Mariae Vir­ginia Deiparae, auctore Io. Iac. Palaemonio Ep. Martirani. — Scigliani 1685 — Per Marium Barone Romanum impressorem Episcopalem, superiorum permissu. 2 De Spirita Sancto, libri tres, SS. Dno nostro Innocen-tio XI dicati, auctore Io. Iac. Palaemonio Ep. Martiranensi. — Sciliani, 1685, per Marium Boronum (sic) impressorem Episco­palem cum licentia superiorum. 3. Sensus breves super missa et officio dicati SS. Dno nostro Innocentio XI, auctore Io. Iac. Palaemonio Ep. Martiranensi. — Sciliani, 1865, per Marium Baronum Komanum impressorem episcopalem superiorum permissu. Sono tre opuscoletti riuniti in un volumetto in-8 piccolo, da sem­brare in-16 di buona carta collata, con caratteri bastantemente chiari impresso, che si osservano nella Real Biblioteca Borbonica di Napoli. 11 primo opuscolo abbraccia facciate 192, il 2° corre dalla 193 alla 313, e il 3° dalla 315 a tutta la 398. La dedica del 2° opuscolo è Romae Kal. Aug. 1679; e quella del 3°, Martirani die 15 Aug. 1678. 11 2° e il 3° opuscolo sono una ristampa, dell’ edizione Romana del 1679 per lo Ti-nassi in-8, la quale edizione Romana l’ editore potette svolgere per le cortesi cure dell’egregio amico Reverendissimo Mons. Nicola Berlingieri, Vescovo di Nicastro.

 9.  Panegirici in ottava rima in lode di diversi, composti da Gio Giac. Palemonio Vesc. di Martirano, parte 7a. — Scigliano 1685, per Mario Barone Romano stampatore Vescovile, con licenza dei Superiori. È un libretto in-8 di facciate 384. Vi sono 11 Panegirici diretti ai Papi Alessandro VII e Clemente IX, all’ Imperatore Leopoldo I, all’ Im­peratrice Eleonora, a Carlo Emanuele, Duca di Savoia, ai Cardinali Rospigliosi e Sant’Onofrio ed a vari ragguardevolissimi soggetti, seguono alcune poesie, e chiudono il volume due brevi prose, una indirizzata alla B. Vergine, e l’altra alla penna.

 10.    Motivi sopra la passione di N. S. G. C. composti da Gio. Iacomo Palemonio Vescovo di Mart., dedicati alla B. Ver­gine, parte 8\ — Scigliano, 1686, per lo A. Ben. Mario Bar. Rom. Stamp. Vesc. con licenza dei Sup.

 11.  Motivi su i salmi, su gli Evangeli, e sui Santi composto da Gio. Giac. Palemonio Vesc. di Mart , dedicati alla B. Vergine, parte 9a. — Scigliano, per lo Ch. Nicolò Sorvillo, capuano, Stamp. Vescovile, con licenza dei Sup. E in-8, di face. 511, oltre l’indice ed alcune brevissime prose a Re­ligione e Pietà spettanti.

12. Ammonimenti sopra la legge divina, dedicati a Gesù Cristo N. S., composti da Gio Giac Palemonio Vesc di Mar-tirano, parte 10a. — Scigliano, 1692, per Cristiano de Voy di Bruxelles, stampatore Vesc. con facoltà dei Superiori. È un libro in-8 di pag. 148, oltre a cinque non numerate che con­tengono la dedica, un’epistola a Papa Innocenzo XII e due avvisi dell’au-tore. Innanzi al frontespizio vi è un rame che rappresenta nel basso a destra la Religiosa in piedi, e a sinistra la legge assisa in alto vi son due Angioli che tengono il cartello col titolo del libro, e sopra il Padre Eterno che benedice. Avanti alla prima pagina vi è un altro rame diviso in scomparti­menti. In quello di sopra vi è Gesù Cristo che predica alla turba nel de­serto colla leggenda « lux tua meditatio mea est » per quello di sotto si rappresenta nn passero sopra una isoletta in mezzo al mare con una stella a sinistra e una croce a destra in alto, e la leggenda    palaimouoz « sicut passer solitarius ». Amendue i rami furono inventati e incisi da Teresa del Pò, e sono bastantementa graziosi. Essa del Pò fu sorella di Giacomo del Pò, non ignobile pittore napoletano e venne ascritta air Ac­cademia di S. Luca. Era buona miniatrice e mancò ai vivi nel 1716. — (Giornale Enciclopedico di Napoli,  1830 n. 3)   

(Vedi pag. 225).

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 VII. TABELLA INCOMPLETA DI MESSE

Monsignor Fr. Vincenzo De Silva dell’Ordine dei Predicatori, Vescovo di Policastro. — Visita del 1671.

TORRACA.

 Celebratur in ea singulis diebus festivis de precepto, preter Dominicas, in quibus celebratur in altare Cappellae S. Ioannis in Sapris onus missarum est. 28. Pariter est Competenter ornata chdi calice pianeta alba missalis ideo nihil etc. Missae quae sicut in Tabella sacristiae Parrocchialis ecclesiae S. Petri sunt.

Per D. Francesco Barra, annue messe, 8 ; Per l’Arciprete Magaldo, 36; Alessandro Magaldo, 16; Giovanni Vallinoto, 9; Isabella di Loria, 16 ; Pier Antonio di Leone, 27 : Patientia Vallinota, 8: Verderosa Spria, 7; Margherita Diano, 3; Gio-vanni Battista Rocca, 8 : Horatio Tiinpanello, 8 ; Nicola Barra e moglie, 7 ; Vittoria Soria, 7 ; M.° Ferrante Brando e mo­glie, 10 ; Gio. Ant. Tiinpanillo, 3 ; L’Arciprete Brando, 40 ; Giov. Ant. Magaldo, 4; Giov. Franc. Barra, 8; Giov. Francesco Canizio, 4 ; Giov. Francesco Brando, 8 ; Francesca Brando, 9 ; Artemia d’Ancomo, 4; Giov. Biaso Barra, 10; Domenica Barra 4; Leonardo Mercadanto, 11; D. Giovanni Persio Gaudio, 11; Luca Barra, 4; Oritia Bertoni, 44; Per la sudd. un Anniversario, 1; Annibale Brando, 12 ; Giulia Timpaniella, 9 ; D. Brianna Ba­ronessa, 15; Giovanni Arciprete Brando 20; Domenica Ma-galdo, 8; Giov. Paolo Magaldo, 6; Giov. Battista Timpanello, 8; Giov. Ferdinando Pascali, 17 ; Santa di Marco, 1: D. Ferdinando Barra, 2; Filippo Gaetano, 4; Ferdinando Leone, 9; Biaso Man gio e moglie, 12; Lampilio Panza, 12; Anibali Mercadante, 6; Guglielmo Stoduti, 7; Angelo Campanella, 1; Anibali Brando, 3; Notaio Scipione Luisi, 12; Arciprete Magaldo, 40; Giovannella Branda, 5; Angelo Barra, 8 ; Anibali Rosa, 4; Vittorio Stoduti, 16 ; Isabella Branda, 6 ; Luca Barra, 4 ; Giov. Tommaso Magaldo, 3 ; Ferdinando Brando, 8 ; Nicola Ant. Barra, 18; D. Giov. Biaso Canitio, 24 ; Attilio Timpanello, 9 : Giov. Battista Barra, 2 ; Rosa Magalda, 3 ; N- Cesari Rocca (sono in lite), 40 : Giovanni Francesco Leone, 9 ; Giovanni Battista Brando, 48; Orlando Barra, 8. Harum quae deperdita sunt ex causa morbi epidemialis, qui grassando in dicta terra maiorem partem illius Civium peremit. Clerus huiusdem terrae est nimis exiguus ; adest qui-dem sacerdos senectute confectus et exemplaris vita et doc-trina, qui non indiget monitionibus, cuius nomen est D. Ioannes Persius Gaudio, eique solum fuit commendatum, quod curet adimpleri etc Seminarium clericos ; et oret prò Illmo et Revmo Domico, qui post prandium discessit. Ita est Fr. Vincentius Episcopus Poiicastren.

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VIII. Divisione delle entrate fra quattro sacerdoti
(Dal Libro della Comunità et Compagnia ecc).

 Calcolato et bilanciato il conto del presente anno 1617 en­trate 1618 da noi D. Cesare Brando Foraneo et razionale eletto, et delegato, et visto, et ben reuscito detto conto d’introito et esito medesimo, ritrovato l’introito superante l’esito in ducati cinquantotto, tari due, e grana nove, quale entrata dividendo a quattro sacerdoti, videlicet al Molto Revdo Arciprete D. Gio­vanni Antonio Mercadante, D. Cesare Brando, Cantore e Fo­raneo, et detto proposito spetta a ciaschiedun di loro pro rata. Esito : Al 1° Agosto 1622. Pagasi per il Seminario conforme la tassa carlini trentaquattro e grana otto.

 

 _________

IX. Il Clero creditore del Barone
(Dal libro dei Conti; 1706):

 

Illmo Signor Barone di Torraca D. Francesco Palamolla deve  anno  quolibet  al  Revdo  Clero di detto Torraca docati otto  e  carlini  otto pel  capitale di docati cento, e dieci. L’ istrumento fu stipulato per mano di Notar Giuseppe Ricciardo delli Bonati, previo assensu Illmi Domnì Policastrensis, nel mese di Giugno 1702.

__________

 X.

 Illmo Signor Barone di Torraca D. Francesco Palamolla, in oltre riceve dal Revdo Clero di Torraca altri ducati cento venti, e l’istrumento fu stipulato per mano di Notar Giuseppe Rocco di Tortorella a’ 14 Novembre 1702. — 11 Notar Gero­nimo Gaetano stipolò tra il Clero ed il Barone nel. Salone Caracciolo un’altro istrumento di ducati centocinquantaquatto due tari e grana cinque; previo assenso Vescovile.

__________

XI.

 Si ordina al Sindaco e ad altri due di pagare le decime.

 Il Procuratore del Clero  (D. Gabriele Brando) della Terra    di Torraca, umilissimo servo di V. S. Revma, supplicando l’espone, come deve conseguire da  Tommaso Barra due  Decime,   dovute à detto Clero l’una per 1′ anno passato, e 1′ altra per 1′ anno corrente, che  non  intende pagare sotto pretesto di essere Sin-dico,  quando 1′ antico solito non 1′ ha fatto mai immune ; Che per  ciò   supplica  V.  Sigria  Rma  ordinare al  medesimo  sub pene di censura che sodisfi al detto Clero le sudette decime ; come parimente à Giovanni Cesarino, e Biaso Filizolo, li quali anche devono le loro decime per l’anno passato, che non intendono pagarle col pretesto, che affidarono circa la fine dell’anno ; quando altre volte sempre si è pratticato, che in simili casi, abbino pagato, e 1′ averà da V. Signoria Revma à gratia ut Deus, etc.

Revmus Domus Genlis Vicus Policastren mandavit omnibus et singulis supra enunciatis debitoribus Decimarum, quatinus sub poena interdicti ab ingressu Ecclesiae in biduo solvant aut solvisse doceant favore etc… Datura Laureae ac die 14 Iulii 1725 Marcello Sacchi, Vicario Generale.

 

Publicado on janeiro 31, 2008 at 5:42 pm  Deixe um comentário  

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